Art. 1.
(Finalità, oggetto e campo di applicazione).

      1. La presente legge, al fine di elevare la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché di assicurare una maggiore tutela dei consumatori, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e s) della Costituzione, e fatte salve le potestà legislative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura, reca norme di principio e criteri di applicazione in materia di produzione biologica.
      2. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 1 e in conformità con la normativa comunitaria vigente in materia, la presente legge stabilisce obiettivi, princìpi e norme concernenti:

          a) la produzione, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione e il controllo dei prodotti biologici;

          b) l'uso di indicazioni relative alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità.

      3. La presente legge, fatta esclusione dei prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici, si applica ai prodotti provenienti dall'agricoltura o dall'acquacoltura destinati a essere commercializzati come prodotti biologici, e in particolare ai seguenti prodotti:

          a) prodotti vegetali e animali non trasformati e animali vivi;

          b) prodotti vegetali e animali trasformati destinati al consumo umano, di seguito denominati «alimenti trasformati»;

 

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          c) prodotti dell'acquacoltura vivi o non trasformati;

          d) prodotti dell'acquacoltura trasformati destinati al consumo umano;

          e) mangimi.

      4. La presente legge si applica a qualsiasi operatore che esercita le seguenti attività, comprese quelle di catering, le mense aziendali, la ristorazione istituzionale, i ristoranti o altre simili prestazioni di servizi alimentari:

          a) produzione primaria;

          b) trasformazione di alimenti e di mangimi;

          c) confezionamento, etichettatura e pubblicità;

          d) magazzinaggio, trasporto e distribuzione;

          e) esportazione e importazione;

          f) immissione sul mercato.

      5. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano altresì al settore delle produzioni agricole no food ottenute con metodo biologico. Per tale scopo, con decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato di cui all'articolo 29, nel rispetto degli obiettivi e dei princìpi di cui ai titoli da I a III, possono essere disciplinate le relative modalità di produzione e di trasformazione.